Imposta di soggiorno in ville, alloggi e appartamenti in genere

L’imposta di soggiorno in ville, appartamenti ed alloggi in genere trova applicazione ai sensi del Decreto...

Data di pubblicazione:

18/07/2022

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L’imposta di soggiorno in ville, appartamenti ed alloggi in genere trova applicazione ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/L del 1988, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/L del 1983 (regolamento di esecuzione), della Legge Provinciale n. 12/1994, e della Legge Provinciale n. 11/2009, nel testo vigente. 

L’imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza. Si considerano a scopo turistico i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro o studio (documentati con apposita dichiarazione del datore di lavoro o dell’istituto scolastico).

 Non sono soggetti all’imposta i cittadini emigrati iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, i quali non sono residenti nel Comune di Bronzolo, sono obbligati a presentare a questo Comune nel cui territorio sono situati detti immobili, apposita denuncia per ciascuna unità immobiliare che viene utilizzata per temporanea dimora a scopo turistico, nel corso dell’anno solare.

Ad analoga denuncia sono obbligati, a titolo di sostituti d’imposta, i proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere che siano stati utilizzati, nel corso dell’anno solare, per temporanea dimora a scopo turistico a titolo di locazione o di comodato, da persone aventi la loro residenza nel territorio di un Comune diverso da quello nel quale i suddetti immobili sono situati. 

Alla medesima denuncia, a titolo di sostituti d’imposta, sono obbligati i titolari dell’amministrazione dei complessi immobiliari in multiproprietà. La denuncia deve essere presentata entro l’anno solare per l’esercizio in corso tramite appositi modelli messi a disposizione dall’amministrazione comunale e si presume valida anche per gli anni successivi, fino alla presentazione di una nuova denuncia. 

La riscossione dell’imposta di soggiorno è effettuata in via diretta con versamento tramite bonifico al conto della tesoreria comunale, entro il 10 novembre di ogni anno.

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Ultimo aggiornamento: 05/03/2024, 16:02

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