IMPORTANTE: messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento
Si fa presente che i proprietari di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, sono obbligati a comunicare la messa in esercizio degli stessi al comune competente per territorio entro 60 giorni dalla dichiarazione di conformità dell'impianto (art.12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30.04.1999, n. 162).
La comunicazione della messa in esercizio deve contenere i seguenti elementi:
a) l'indirizzo dello stabile dove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore e la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
d) la copia della dichiarazione di conformità;
e) l'indicazione della ditta a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto e che abbia accettato l'incarico;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto e che abbia accettato l'incarico (art. 12, comma 2).
Nel caso in cui la comunicazione della messa in esercizio è effettuata oltre il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di conformità, la documentazione di cui sopra dev'essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto (art. 12, comma 2-bis).
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ufficio competente del comune assegna all'impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario e al soggetto competente per l'effettuazione delle ispezioni periodiche (art. 12, comma 3).
Nel caso in cui si apportano modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc) del decreto del presidente della Repubblica Presidente della Repubblica 30.04.1999, n. 162, il proprietario invia nuovamente la comunicazione della messa in esercizio al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle ispezioni periodiche dell'impianto (art. 12, comma 4).
Il controllo degli impianti è effettuato dall'Ispettorato del lavoro, il quale comunica al comune territorialmente competente l'inosservanza degli obblighi imposti dal presente decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso il comune ordina l'immediata sospensione del servizio dell'impianto (art. 12, commi 6 e 7).
Un divieto di utilizzare l'impianto è disposto dal comune altresì nel caso i cui l'ispezione periodica da effettuarsi ogni 2 anni abbia un esito negativo, nel caso in cui la ditta incaricata con la manutenzione rilevi un pericolo in atto oppure nel caso in cui avvenga un incidente di notevole importanza. Il comune viene informato dell'esito negativo dell'ispezione dalla persona incaricata ad effettuare le ispezioni periodiche ovvero del pericolo in atto dalla ditta incaricata con la manutenzione ovvero che si è verificato un incidente dal proprietario dell'impianto (art. 13, comma 2; art. 15, comma 7; art. 14, comma 2).
Il divieto del comune di utilizzare l'impianto vale fino alla data della verifica straordinaria dell'impianto con esito favorevole (art. 14, comma 1).
Bronzolo, 18/02/2020