MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI, MONTACARICHI e APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

IMPORTANTE: messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento Si fa presente...

Data di pubblicazione:

18/02/2020

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IMPORTANTE: messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento

disegno-ascensori

Si fa presente che i proprietari di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, sono obbligati a comunicare la messa in esercizio degli stessi al comune competente per territorio entro 60 giorni dalla dichiarazione di conformità dell'impianto (art.12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30.04.1999, n. 162).

La comunicazione della messa in esercizio deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indirizzo dello stabile dove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il nume­ro delle fermate e il tipo di azionamen­to;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento ri­spondente alla definizione di ascensore e la cui velocità di spostamento non su­pera 0,15 m/s;

d) la copia della dichiarazione di conformi­tà;

e) l'indicazione della ditta a cui il proprieta­rio ha affidato la manutenzione dell'impianto e che abbia accettato l'incarico;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto e che abbia accettato l'incarico (art. 12, comma 2).

Nel caso in cui la comunicazione della messa in esercizio è effettuata oltre il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di conformità, la docu­mentazione di cui sopra dev'essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attiva­zione dell'impianto (art. 12, comma 2-bis).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunica­zione l'ufficio competente del comune assegna all'impianto un numero di matricola e lo comu­nica al proprietario e al soggetto competente per l'effettuazione delle ispezioni periodiche (art. 12, comma 3).

Nel caso in cui si apportano modifiche costrut­tive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc) del decreto del presidente della Repubblica Presidente della Repubblica 30.04.1999, n. 162, il proprietario invia nuovamente la comu­nicazione della messa in esercizio al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle ispezioni periodiche dell'impianto (art. 12, comma 4).

Il controllo degli impianti è effettuato dall'Ispet­torato del lavoro, il quale comunica al comune territorialmente competente l'inosservanza de­gli obblighi imposti dal presente decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso il comune ordina l'immediata sospensione del servizio dell'impianto (art. 12, commi 6 e 7).

Un divieto di utilizzare l'impianto è disposto dal comune altresì nel caso i cui l'ispezione periodi­ca da effettuarsi ogni 2 anni abbia un esito ne­gativo, nel caso in cui la ditta incaricata con la manutenzione rilevi un pericolo in atto oppure nel caso in cui avvenga un incidente di notevo­le importanza. Il comune viene informato dell'esito negativo dell'ispezione dalla persona incaricata ad effettuare le ispezioni periodiche ovvero del pericolo in atto dalla ditta incaricata con la manutenzione ovvero che si è verificato un incidente dal proprietario dell'impianto (art. 13, comma 2; art. 15, comma 7; art. 14, com­ma 2).

Il divieto del comune di utilizzare l'impianto vale fino alla data della verifica straordinaria dell'impianto con esito favorevole (art. 14, comma 1). 

Bronzolo, 18/02/2020

 

 

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Ultimo aggiornamento: 19/02/2024, 10:06

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