Art. 7
Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante (articolo1, lettera c della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche)
Rientra in tale categoria il seguente biotopo:
10/1 Ex cava Fusine
In tali settori di territorio è vietato qualsiasi cambiamento di coltura e alterazione dello stato ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche idrologiche e microclimatiche.
In particolare nel biotopo è vietato:
- realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti anche a carattere provvisorio;
- l'estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento del terreno, di bonifica, spianamenti nonché movimenti di terra;
- abbandonare e depositare rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere;
- inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue_
- raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi;
- abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici, compresa la caccia e la pesca; è consentito la ricerca di selvaggina ferita fuori dal biotopo;
- concimare;
- circolare con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali.
Sono consentiti:
- gli interventi necessari per la gestione naturalistica del biotopo;
- l'utilizzo forestale; deve avvenire ai sensi delle norme della legge forestale ed esclusivamente con metodi di selvicoltura seminaturale, tenendo conto delle finalità di tutela del territorio protetto.
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